Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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Anche le modifiche delle best practice devono essere pubblicate. Per la pubblicazione vale quanto previsto nell’articolo 33 capoverso 2.
Art. 35 Formati, standard e protocolli vincolanti
Cpv. 1
Il DFGP può dichiarare vincolanti, in un’ordinanza dipartimentale, formati specifici per mezzi di autenticazione elettronici nonché standard e protocolli per la pubblicazione dei dati per i partecipanti al sistema dell’infrastruttura di fiducia, in particolare gli emittenti e i verificatori di mezzi di autenticazione elettronici nonché i fornitori di applicazioni secondo l’articolo 18 capoversi 4 e 5 LIdE. È il caso, ad esempio, se gli attuali formati e standard non garantiscono la necessaria interoperabilità tra diversi sistemi e attori. Se l’interoperabilità manca, i dati non possono essere scambiati in modo efficiente e senza errori tra i servizi interessati. I formati, gli standard e i protocolli vincolanti valgono in ogni caso anche per l’applicazione della Confederazione per la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIdE.
Un’altra ragione per dichiarare vincolanti formati, standard e protocolli è la necessità di sostituire versioni obsolete con nuove versioni più sicure ed efficienti. Inoltre, una tale dichiarazione serve a far progredire un eventuale processo di standardizzazione e ad accelerare la messa in atto dei progressi tecnici. Senza una normativa vincolante, l’utilizzo di troppe soluzioni diverse potrebbe frammentare il sistema e lederne l’efficacia.
Cpv. 2
Prima di dichiarare vincolante un formato, uno standard o un protocollo, il DFGP consulta tutti gli attori e i gruppi di interesse rilevanti. Si garantisce così che le norme proposte possano essere attuate nella pratica e siano accettate dalle parti interessate. L’obiettivo di questa consultazione è di verificare la praticabilità delle modifiche previste e di identificare tempestivamente potenziali sfide.
Queste consultazioni offrono anche una possibilità per promuovere un processo di standardizzazione e un’unificazione congiunti e consolidati nell’ecosistema svizzero. Il coinvolgimento delle cerchie interessate garantisce un’ampia accettazione e un’attuazione per quanto possibile agevole. Inoltre, promuove l’uso consolidato e uniforme degli standard.
Cpv. 3
Se il DFGP dichiara vincolante un formato, uno standard o un protocollo, la normativa entra in vigore al più presto tre mesi dopo tale dichiarazione. Questo termine consente alle parti interessate di prepararsi alle nuove regole e quindi di adattare i loro sistemi e processi per soddisfare i requisiti.