Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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sistema automatico, fedpol può intervenire e riesaminare i dati generati durante il riconoscimento facciale. Fedpol decide quando la decisione automatizzata deve essere riesaminata da un’istanza di controllo.
Art. 27 Emissione
Cpv. 1
Con la stessa richiesta è possibile ottenere l’e-ID in diverse applicazioni, su uno o più dispositivi (in un massimo di dieci portafogli elettronici). L’emissione simultanea si prefigge di prevenire un utilizzo abusivo dell’e-ID.
Cpv. 2
I seguenti dati relativi alla procedura di emissione sono registrati nel sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’e-ID:
a. i valori delle verifiche automatiche dell’identità tramite l’applicazione di cui all’articolo 8 LIdE;
b. il numero d’identificazione della persona che compie la verifica e le decisioni che ha preso;
c. il nome, il cognome e il numero e-ID del rappresentante legale;
d. le informazioni sul legame tra l’e-ID e il titolare;
e. i numeri delle versioni delle parti o dell’intero sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’e-ID;
f. la data di inizio e di fine della procedura di emissione;
g. il parametro tecnico sull’e-ID (p. es. codice risultante dall’hash crittografico o valore hash).
Questi dati, compresi i dati biometrici di cui all’articolo 17 capoverso 4 LIdE, necessari per le inchieste concernenti il conseguimento fraudolento o l’utilizzo inappropriato di un e‑ID e conservati unicamente a tal fine sono distrutti cinque anni dopo la scadenza dell’e-ID conformemente all’articolo 27 capoverso 1 lettera b LIdE.
Cpv. 3
L’ordinanza dipartimentale disciplinerà in particolare il formato tecnico e gli attributi per la trasmissione dei dati, i requisiti dell’interfaccia con il sistema d’informazione per