Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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forma di sequenze video) sono poi trasmessi tramite l’applicazione a fedpol, che esaminerà direttamente la richiesta.

Cpv. 3

Per verificare i dati trasmessi dal richiedente, fedpol utilizza una parte del sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’e-ID di cui all’articolo 26 capoverso 1 LIdE. Questo sistema consente di confrontare automaticamente le informazioni trasmesse, in particolare l’immagine del viso, con quelle contenute nei sistemi d’informazione a cui fedpol ha accesso in virtù dell’articolo 26 capoverso 3 LIdE. Fedpol può intervenire nel processo di confronto delle immagini del viso a fini del controllo della qualità.

Art. 24 Verifica dell’identità in presenza

Il richiedente che, al posto della verifica dell’identità tramite l’applicazione per conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici, auspica una verifica dell’identità in presenza, deve fissare un appuntamento a tal fine. Per i servizi forniti in presenza possono essere riscossi emolumenti

Il servizio cantonale competente o la rappresentanza consolare svizzera all’estero verifica l’identità del richiedente sulla base del documento d’identità da lui presentato, del suo viso e delle informazioni contenute nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LIdE. Il confronto dell’immagine del viso può essere eseguito automaticamente. A tal fine può essere utilizzata la stazione di registrazione dei dati biometrici (verifica automatizzata). In questo caso, il richiedente deve essere informato che la sua identità è verificata mediante la stazione di registrazione. Questo dispositivo fornisce una valutazione che aiuta a decidere, ma la decisione finale spetta comunque al collaboratore specializzato. Durante la verifica dell’identità in presenza, nel sistema non viene registrato né conservato alcun dato. Il risultato della verifica è trasmesso in via elettronica a fedpol mediante il sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’e-ID.

Chi desidera ottenere un e-ID può richiederlo insieme a una carta d’identità o un passaporto secondo l’articolo 14 lettera a numero 1 LIdE (variante Documenti+). In caso di richiesta di emissione congiunta, la verifica dell’identità del richiedente viene effettuata nell’ambito dell’emissione di uno dei documenti d’identità di cui all’articolo 14 lettera a numero 1 LIdE. La possibilità di richiedere un e-ID insieme al passaporto e/o alla carta d’identità costituisce un servizio supplementare. Poiché la verifica dell’identità è appena stata effettuata, in questo caso non è prevista alcuna verifica supplementare per convalidare l’emissione dell’e-ID. Una volta completata la procedura di verifica dell’identità, l’emissione dell’e-ID può essere effettuata prima della ricezione del documento d’identità.