Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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Gli Svizzeri all’estero secondo la legge del 26 settembre 20149 sugli Svizzeri all’estero (LSEst) possono far verificare la loro identità presso la competente rappresentanza consolare svizzera.
Art. 25 Decisione automatizzata
Quando installa l’applicazione, il richiedente è informato in merito al trattamento automatizzato dei suoi dati personali, conformemente all’articolo 21 della legge del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati (LPD). Per proseguire la procedura, il richiedente deve espressamente consentire al fatto che la decisione è presa in modo automatizzato. Su richiesta del servizio di supporto tecnico di fedpol o per ragioni di controllo della qualità, la decisione automatizzata può essere verificata da un collaboratore specializzato incaricato della verifica dell’identità.
L’articolo 21 capoverso 1 LPD prevede che il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LPD, il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere.
Art. 26 Richiesta dell’Id-e all’estero
Se l’applicazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 LIdE o l’applicazione di cui all’articolo 18 capoverso 4 o 5 LIdE non può essere installata all’estero, in particolare a causa di un blocco geografico, l’e-ID non può essere richiesto.
Sezione 2: Emissione e revoca
L’e-ID statale sotto forma di mezzo d’identificazione elettronico per le persone fisiche è emesso esclusivamente da fedpol tramite l’infrastruttura di fiducia statale. L’e-ID consente di provare la propria identità nel mondo virtuale, il che è necessario per determinate operazioni online, ad esempio la richiesta di un estratto del casellario giudiziale o l’ottenimento da un fornitore certificato di una firma elettronica con la quale firmare in modo giuridicamente valido. L’e-ID è paragonabile alla carta d’identità o al passaporto nel mondo fisico, ma non li sostituisce. Tutti i cittadini devono poter decidere liberamente se utilizzare un e-ID, una carta d’identità fisica o un passaporto.
Nella maggior parte dei casi, fedpol potrà eseguire i compiti necessari per l’emissione dell’e-ID in modo automatizzato. In caso di dubbi da parte di fedpol o di incertezze del
9 RS 195.1
10 SR 235.1