Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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la verifica dell’identità, in aggiunta all’emolumento da pagare per il rilascio di tali documenti.

Questa normativa sugli emolumenti fornisce una chiara struttura degli emolumenti relativi alle diverse varianti di emissione dell’e-ID e al contempo impedisce che, per l’e- ID, i Cantoni chiedano un importo superiore ai costi della verifica dell’identità in presenza.

Cpv. 2

Le rappresentanze consolari possono riscuotere un emolumento di massimo 28 franchi per la verifica dell’identità in presenza, secondo l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 ottobre 201513 sugli emolumenti del DFAE.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 39 Modifica di altri atti normativi

Il progetto propone di modificare altri atti normativi. Questi adeguamenti mirano in particolare a favorire l’utilizzo dell’e-ID sia nel mondo virtuale che in quello reale. L’e-ID deve sempre essere accettato come prova dell’identità, in particolare dalle autorità, indipendentemente dal fatto che l’identificazione sia effettuata online o in presenza. L’e-ID non sostituisce i documenti d’identità fisici, ma deve poter essere presentato come alternativa. Grazie all’applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici, le autorità possono ad esempio verificare facilmente un e-ID in caso di contatto diretto con una persona. Dovranno accettare l’e-ID anche nell’ambito di una procedura in cui non occorre una copia di un documento d’identità (art. 24 LIdE).

Art. 40 Entrata in vigore

L’articolo 35 capoverso 2 lettera b LIdE prevede la possibilità di predisporre successivamente il sistema per le copie di sicurezza (art. 15). Tale sistema vuole consentire al titolare di conservare le copie di sicurezza dei suoi mezzi di autenticazione elettronici. Esso dovrà essere predisposto entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Anche l’adeguamento dell’applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici di cui all’articolo 16 (check app della Confederazione) e per la verifica in presenza secondo l’articolo 24 dovrà essere messo in atto entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

13 RS 191.11