Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell’AI · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

tenta di accordarsi con l’assicurato su uno o più periti indipendenti. In caso di mancato accordo, si esegue una perizia congiunta. L’assicuratore e l’assicurato designano ciascuno un perito per ogni disciplina; i periti designati redigono la perizia congiuntamente.

L’esperienza maturata nella pratica dimostra che è possibile giungere a un accordo soltanto effettuando un reale tentativo di conciliazione. A tale proposito, la Commissione apprezza la procedura adottata attualmente da alcuni uffici AI, secondo cui al momento della comunicazione del nome del perito designato, l’assicurato ha la possibilità di proporre un altro specialista presente nell’elenco dei periti con i quali collabora l’ufficio AI. La Commissione ritiene che questa prassi soddisfi già in parte la raccomandazione 5 del rapporto di valutazione e propone di estenderla a tutti gli uffici AI della Svizzera.

Per contro, la Commissione ritiene indispensabile prevedere in aggiunta una nuova procedura qualora il tentativo di conciliazione non andasse a buon fine. In questi casi soltanto una perizia congiunta può garantire a tutte le parti interessate – assicurati e uffici AI – di godere della medesima considerazione nell’ambito della procedura di accertamento.

2.3 Alternative esaminate e opzione scelta

Ai fini dell’uniformità delle procedure, come previsto dall’articolo 1 lettera b LPGA, è stata discussa per sommi capi l’eventualità di una tale regolamentazione anche nella LPGA e non soltanto a livello dell’AI.

Tuttavia, considerato che il rapporto di valutazione, nel quale si raccomanda di rafforzare l’aspetto della conciliazione e di introdurre il modello francese, si riferisce esclusivamente alle perizie mediche dell’AI, la Commissione preferisce introdurre la presente modifica soltanto nella LAI e non nella LPGA.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Lo scopo del presente progetto è coinvolgere l’assicurato fin dall’inizio nella designazione del perito incaricato di effettuare una perizia medica monodisciplinare dell’AI. Il progetto intende altresì attuare una procedura per un reale tentativo di conciliazione secondo una prassi già adottata da alcuni uffici AI.

Il progetto prevede inoltre che le parti (l’assicurato e l’ufficio AI) possano designare ciascuna un perito affinché sia redatta una perizia congiunta, qualora nell’ambito del tentativo di conciliazione non sia stato possibile accordarsi sulla scelta del perito.

Dopo avere esaminato l’assicurato, i periti devono redigere un rapporto peritale che illustri dettagliatamente il risultato della loro valutazione consensuale. Se i due periti giungono a risultati diversi oppure se i loro pareri sono divergenti, il progetto prevede che illustrino le rispettive posizioni in modo trasparente. Spetta quindi al servizio medico regionale prendere posizione sugli aspetti non condivisi e comunicare le proprie