Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell’AI · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

5.4 Ripercussioni sulla società

La presente modifica avrà ripercussioni esclusivamente sulle persone che hanno presentato una richiesta di prestazioni dell’AI e che devono sottoporsi a una perizia monodisciplinare. Secondo le statistiche sulle perizie mediche dell’AI nel 2023, le persone che potrebbero beneficiare del rafforzamento dei diritti di partecipazione nell’ambito dell’attribuzione dei mandati per le perizie mediche monodisciplinari sono circa 5500. Per contro, sempre secondo le statistiche del 2023, le persone che utilizzerebbero il nuovo modello di perizia congiunta sono appena una trentina.

Questa modifica rafforzerà la loro fiducia nei confronti del processo e migliorerà l’accettazione dei risultati delle perizie monodisciplinari, riducendo la probabilità di lunghe controversie giudiziarie. Tuttavia, potrebbe a sua volta allungarsi la durata della procedura amministrativa in attesa della perizia congiunta.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

La presente modifica non ha ripercussioni sull’ambiente tali da richiede misure specifiche.

5.6 Altre ripercussioni

La presente modifica non ha altri effetti particolari, segnatamente sull’economia, sulla società o sull’ambiente, oltre alle ripercussioni summenzionate.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le modifiche proposte si fondano in particolare sugli articoli 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoverso 1 e 117 capoverso 1 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza di legiferare nel settore delle assicurazioni sociali.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, l’UE ha introdotto regolamentazioni specifiche sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. La Svizzera partecipa a tale sistema di coordinamento fin dal 1° giugno 2002, data di entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC3; cfr. l’allegato II all’ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Tale coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/20044 del Parlamento europeo e del

3 RS 0.142.112.681

4 RS 0.831.109.268.1