Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell’AI · 11 pagine

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Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché dal regolamento (CE) n. 987/20095 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. I due regolamenti hanno unicamente lo scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale fondandosi sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo.

Il diritto dell’UE non prevede per contro l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: gli Stati membri sono liberi di stabilire autonomamente le caratteristiche specifiche, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. Secondo la Convenzione AELS6, questo vale anche per i rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS.

La Svizzera non ha ratificato alcuna convenzione internazionale che preveda norme specifiche nel settore trattato dal presente progetto di modifica della LAI.

La procedura di designazione dei periti incaricati di redigere le perizie mediche monodisciplinari prevista dal nuovo articolo 57 capoverso 4 PP-LAI è pertanto compatibile con le regolamentazioni summenzionate in materia di coordinamento, come pure con gli altri obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. La presente modifica seguirà pertanto la procedura legislativa ordinaria.

6.4 Subordinazione al freno alle spese e conformità alla legge sui sussidi

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi devono sottostare al freno alle spese. Considerato che l’AI è finanziata dal Fondo di compensazione AI e che il contributo della Confederazione è indipendente dalle uscite effettive dell’AI, questa disposizione non è applicabile.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il presente progetto non modifica la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni e non ha ripercussioni sul principio di sussidiarietà né sul principio dell’equivalenza fiscale.

5 RS 0.831.109.268.11

6 RS 0.632.31