Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell’AI · 11 pagine
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L’ufficio AI e l’assicurato designano ciascuno un perito nella disciplina stabilita. Tali periti, che si impegnano a redigere una perizia congiunta, devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7m capoverso 1 lettera c OPGA.
Conformemente al terzo periodo del capoverso 4, i due periti redigono la perizia congiunta su mandato dell’ufficio AI, corredandola di una valutazione consensuale. Ciò vuol dire che devono confrontarsi e redigere un rapporto peritale.
Secondo il quarto periodo del capoverso 4, se dalla valutazione emergono aspetti sui quali non sono riusciti ad accordarsi nel corso del confronto, i periti devono elencare tali aspetti e spiegare le ragioni delle loro divergenze. L’ultimo periodo del nuovo capoverso incarica il servizio medico regionale di prendere posizione sugli aspetti non condivisi e di comunicare le proprie conclusioni sulla valutazione medica, così da poter concludere la procedura di valutazione e prendere una decisione materiale in tempi abbastanza brevi. Occorre ricordare che i periti – in virtù del loro status di periti indipendenti – non possono essere obbligati a raggiungere un consenso.
Conformemente al capoverso 5, il Consiglio federale può disciplinare le modalità della perizia congiunta al fine di garantire l’uniformità della procedura, definendo in particolare lo svolgimento della medesima, il luogo dell’esame e la struttura del rapporto.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La presente modifica non ha ripercussioni per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
La presente modifica non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni per l’assicurazione per l’invalidità
Le ripercussioni finanziarie derivanti dall’introduzione della presente modifica sono limitate ai casi di mancato accordo sulla designazione del perito e nei quali si rende necessaria una perizia monodisciplinare congiunta. Stando alle statistiche sulle perizie mediche dell’AI nel 2023, i casi in questione sono circa 30. In queste circostanze, ai costi attuali si aggiungono quelli derivanti dalla retribuzione del secondo perito e quelli della valutazione consensuale. Prendendo come base il costo medio di una perizia monodisciplinare e ipotizzando che il numero di casi resti stabile, per l’AI ciò comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 130 000 franchi all’anno. Dovrebbero invece diminuire, entro certi limiti, le spese sostenute per le procedure di ricorso relative alle decisioni incidentali nelle quali è designato un solo perito (sistema attuale), senza tuttavia compensare del tutto l’aumento dei costi dovuti alle perizie congiunte.