Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/60: Strategia multicanale per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione · 14 pagine
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minime insieme ai Cantoni e fornisca un elenco chiaro delle stesse (chiamata d’emergenza, trasmissione di informazioni, primi soccorsi). L’UCS propone di formulare il capoverso 2 in modo tale che il coordinamento avvenga congiuntamente tra Confederazione e Cantoni e che siano messi in primo piano i compiti fondamentali informazione e aiuto d’urgenza in caso di pericolo per la vita e l’incolumità fisica. ZG chiede che i Cantoni possano determinare autonomamente l’entità delle prestazioni di cui all’articolo 16a capoverso 1, che l’UFPP metta a disposizione terminali Polycom (capoverso 2) e gestisca una piattaforma informativa centrale (capoverso 3).
VD precisa che l’attuale formulazione non rispecchia l’effettiva ripartizione delle competenze. A suo avviso, infatti, la formulazione suggerisce che l’allestimento dei punti di raccolta d’urgenza sia di competenza esclusiva dei Cantoni, mentre nel Canton Vaud la loro gestione operativa sarebbe di competenza dei comuni. Ritiene quindi necessaria una precisazione per distinguere i livelli di competenza e garantire la coerenza tra la legge e l’effettiva ripartizione dei compiti. Per tenere conto della realtà, la disposizione dovrebbe precisare che i Cantoni definiscono il quadro, coordinano, pianificano e provvedono all’armonizzazione del sistema, mentre i comuni sono responsabili dell’esercizio, della messa in funzione e dello svolgimento operativo dei punti di raccolta d’urgenza.
ZG chiede di completare il capoverso 1 con un’aggiunta secondo cui i cantoni gestiscono i punti di raccolta d’urgenza e ne determinano le prestazioni, e di specificare al capoverso 2 che l’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i terminali Polycom per il collegamento con i punti di raccolta d’urgenza. Propone inoltre di aggiungere un nuovo capoverso 3 in cui statuire che l’UFPP gestisce una piattaforma informativa centrale per i punti di raccolta d’urgenza.
Inclusione andicap chiede di modificare l’articolo 16a in modo tale da garantire l’accessibilità delle informazioni e dei punti di raccolta stessi alle persone con disabilità. Ritiene inoltre che al capoverso 2 l’UFPP dovrebbe sostenere i Cantoni nel coordinamento.
Articolo 17
Nessuno si è espresso esplicitamente su questo articolo.
Articolo 24
UCS chiede una modifica del capoverso 3: il riferimento esclusivo al sistema di attivazione a distanza dovrebbe essere eliminato e sostituito con la seguente formulazione: «i gestori di impianti d’accumulazione si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione dei componenti centrali e decentralizzati dell’allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli insieme ai Cantoni.»