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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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Articolo 2

La parte I Ë modificata come segue:

1. Allíarticolo 1 paragrafo 1 cancellare il testo dopo ´1991ª e sostituirlo con ´, e la Carta internazionale dellíenergia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dellíAia II sulla Carta internazionale dellíenergia, firmato allíAia il 20 maggio 2015; la firma o líapprovazione di uno qualsiasi dei documenti conclusivi Ë considerata firma della Carta.ª.

2. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.

3. Allíarticolo 1, paragrafo 3, aggiungere ´(qui di seguito denominata REIO)ª dopo ´economicaª.

4. Allíarticolo 1, paragrafo 4, dellíECT originario cancellare il testo ´sulla base del Sistema armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale e della Nomenclatura combinata delle Comunit‡ europee,ª.

5. Allíarticolo 1, paragrafo 4, dellíECT emendato nel 1998 cancellare il testo ´, sulla base del sistema armonizzato dellíOrganizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunit‡ europee,ª.

6. Allíarticolo 1, paragrafo 4 bis dellíECT emendato nel 1998 cancellare il testo ´, sulla base del sistema armonizzato dellíOrganizzazione mondiale delle doganeª.

7. Allíarticolo 1 sostituire il testo del paragrafo 5 con il seguente:

´´Attivit‡ economica nel settore dellíenergiaª: uníattivit‡ economica riguardante

(a) le attivit‡ di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui allíallegato NI;

(b) la cattura, líutilizzo e lo stoccaggio del biossido di carbonio al fine di decarbonizzare il sistema energetico, tranne quanto escluso dallíallegato NI; o

(c) la distribuzione del calore a una pluralit‡ di immobili.ª.

8. Allíarticolo 1, paragrafo 6,

- aggiungere dopo ´un investitoreª il seguente testo: ´di una Parte contraente nellíarea di uníaltra Parte contraente (qui di seguito denominata ´Parte contraente ospitanteª) che sia effettuata o acquisita in conformit‡ con la legge applicabile nella Parte contraente ospitante e che abbia le caratteristiche di un investimento, quali líimpegno di capitali o di altre risorse, uníaspettativa di guadagno o di un utile, una certa durata e líassunzione del rischio.