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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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(d) líeliminazione della discriminazione in termini di impiego e professione; e

(e) condizioni di lavoro accettabili per quanto riguarda salari minimi, orario di lavoro, sicurezza e salute sul lavoro.ª. Articolo 3

La parte II Ë modificata come segue:

1. Allíarticolo 5, paragrafo 1, sostituire ´articolo 29ª con

´articolo 32ª; al paragrafo 4 aggiungere ´o líadesione aª dopo ´della sua firmaª.

2. Allíarticolo 6, paragrafo 7, sostituire ´articolo 27, paragrafo 1ª con ´articolo 30, paragrafo

1ª.

3. Allíarticolo 7, paragrafo 1, aggiungere il seguente testo alla fine:

´Ai fini del presente Trattato, per ´transitoª si intende:

(a) il trasporto attraverso líarea di una Parte contraente, con o senza stoccaggio, di materiali e prodotti energetici originari dellíarea di un altro Stato e destinati allíarea di uno Stato terzo, nella misura in cui líaltro Stato o lo Stato terzo sia una Parte contraente; o

(b) il trasporto attraverso líarea di una Parte contraente, con o senza stoccaggio, di materiali e prodotti energetici originari dellíarea di uníaltra Parte contraente e destinati allíarea di detta Parte contraente, a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente a inserire questa decisione nellíallegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nellíallegato N mediante notifica scritta congiunta delle loro intenzioni al Segretariato, che trasmette tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione ha effetto quattro settimane dopo la prima notifica.ª.

4. Allíarticolo 7, paragrafo 2, aggiungere ´eª alla fine della lettera c) e il seguente testo dopo

la lettera d):

´Ai fini del presente articolo, per ´infrastrutture di trasporto dellíenergiaª si intendono gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dellíelettricit‡ ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.ª.

5. Allíarticolo 7 dopo il paragrafo 2 aggiungere tre nuovi paragrafi:

´3. Fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare tutte le misure appropriate volte ad agevolare líaccesso trasparente e non discriminatorio, a scopo di transito, alle infrastrutture di trasporto dellíenergia presenti e future, a meno che uníinfrastruttura non manchi della necessaria capacit‡ disponibile o vi sia uníincompatibilit‡ rispetto ai parametri tecnici o alla qualit‡ dei materiali e dei prodotti energetici in questione. In caso di rifiuto di tale accesso, le ragioni devono essere debitamente motivate. Ai fini del presente articolo si intende per: