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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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(ii) 2804.10 Idrogeno, a eccezione dellíidrogeno a basse emissioni di carbonio e

dellíidrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergia.î Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende líidrogeno prodotto da fonti non rinnovabili e caratterizzato da emissioni significativamente ridotte durante líintero ciclo di vita, inferiori cioË a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende líidrogeno prodotto da fonti rinnovabili, a eccezione della biomassa, caratterizzato durante líintero ciclo di vita da emissioni inferiori a 3 t CO2 eq / t H2.

(iii) Combustibili sintetici, a eccezione di quelli a basse emissioni di carbonio, che

rientrano nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergia.î Per combustibili a basse emissioni di carbonio si intendono i combustibili da carbonio riciclato, líidrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi e liquidi da esso prodotti, che consentono di ridurre del 70 per cento le emissioni durante líintero ciclo di vita. Per combustibili da carbonio riciclato si intendono i combustibili liquidi e gassosi prodotti da rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o da gas di trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile.

(iv) Attivit‡ economiche riguardanti la cattura, líutilizzo e lo stoccaggio di biossido

di carbonio.

(b) In deroga alla lettera (a):

(i) Líenergia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi

gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono líutilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricit‡ generata non Ë ricompresa nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato dopo il 31 dicembre 2030.

(ii) Se in relazione con investimenti che sostituiscono investimenti esistenti per la

produzione di energia elettrica (voce 27.16) a partire da materiali e prodotti energetici di cui alle voci da 27.01 a 27.10, líenergia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono líuso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 da combustibili fossili per kWh di elettricit‡ generata non Ë ricompresa nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024

(i) Il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di gas di petrolio e altri idrocarburi

gassosi (voce 27.11) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare in modo sicuro e sostenibile gas rinnovabili e a basse

emissioni di carbonio, compreso líidrogeno, non sono ricompresi nella

definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il

3 dicembre 2024.