Progetto
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto
(2) In relazione agli investimenti effettuati in Svizzera il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attivit‡ di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:
(a) 2804.10 Idrogeno, a eccezione dellíidrogeno a basse emissioni di carbonio e
dellíidrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî. Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende líidrogeno di origine fossile e líidrogeno prodotto con líelettricit‡, entrambi caratterizzati da emissioni di gas serra significativamente ridotte durante líintero ciclo di vita, inferiori cioË a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende líidrogeno prodotto da fonti rinnovabili, con emissioni di gas serra durante líintero ciclo di vita inferiori a 3 t CO2 eq / t H2.
(b) Combustibili sintetici non caratterizzati da una significativa riduzione delle emissioni
di gas serra durante il ciclo di vita rispetto ai combustibili sintetici prodotti da combustibili fossili senza abbattimento delle emissioni. Per significativamente si intende il raggiungimento di una soglia pari o superiore al 70 per cento.
(3) In relazione agli investimenti effettuati nel Regno Unito il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attivit‡ di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:
(a) Materiali e prodotti energetici enumerati nellíallegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15
ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.
(b) 2804.10 Idrogeno, a eccezione dellíidrogeno a basse emissioni di carbonio, che
rientra nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî. Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende:
(i) idrogeno di origine fossile con cattura e stoccaggio del carbonio;
(ii) idrogeno prodotto con líelettricit‡; o
(iii) ) idrogeno prodotto con altri metodi;
che soddisfa i requisiti del Low Carbon Hydrogen Standard del Regno Unito nella versione pubblicata al momento dellíinvestimento.
(c) Le lettere (a) e (b) Le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici
di seguito indicati, che rientrano nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî:
(i) Energia elettrica (voce 27.16 dellíallegato EM I) prodotta da gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dellíallegato EM I) mediante centrali elettriche e infrastrutture che utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio e caratterizzata da una riduzione significativa delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita.