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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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(ii) Trasporto, trasmissione e distribuzione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dellíallegato EM I) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

(4) (a) Fino allíentrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il

3 dicembre 2024, la parte III del Trattato non si applica alle Parti contraenti sottoelencate per un investimento eseguito nella sua area da un investitore di uníaltra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attivit‡ esclusi da questíultima Parte nella sezione B del presente allegato:

1. Giappone

(b) Fino allíentrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il

3 dicembre 2024, le Parti contraenti sottoelencate non prestano il proprio consenso incondizionato di cui allíarticolo 26, paragrafo 3, lettera a) rispetto a una controversia sorta in relazione agli investimenti eseguiti da un investitore di uníaltra Parte contraente relativi a materiali e prodotti energetici o attivit‡ esclusi da questíultima Parte nella sezione B del presente allegato:

1. Svizzera

2. Turchia

Sezione C

(1) In relazione agli investimenti effettuati prima del 3 settembre 2025 nellíUnione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attivit‡ di cui al paragrafo 1, lettera a) della sezione B del presente allegato non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che riguarda la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti alla sezione C dellíallegato adottati il 3 dicembre 2024 ma non oltre il 31 dicembre 2040.

(2) In relazione agli investimenti effettuati prima del 3 settembre 2025 nel Regno Unito:

(a) I materiali e prodotti energetici enumerati nellíallegato EM I alle voci da 27.01 a 27.04

e líenergia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del Trattato a partire dalla data di entrata in vigore degli emendamenti alla sezione C del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.

(b) I materiali e prodotti energetici enumerati nellíallegato EM I alle voci da 27.05 a 27.15

e líenergia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti alla sezione C del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.

(c) Le lettere (a) e (b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici di seguito indicati,

che rientrano nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî: