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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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I. MODIFICHE ALLíALLEGATO NI
1. Le Parti contraenti hanno confermato che líesclusione dei combustibili fossili dalla tutela degli investimenti attraverso le modifiche allíallegato NI seguite alla modernizzazione del Trattato sulla Carta dellíenergia rappresenta una misura eccezionale e non costituisce una base per la negoziazione di nuovi accordi o per la revisione di altri accordi, compresi quelli relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti.
2. Sostituire il titolo con il seguente testo, facente riferimento allíallegato EM della versione emendata dellíECT originale e allíallegato EM I della versione dellíECT emendata nel 1998:
ìMateriali e prodotti energetici enumerati nellíallegato EM I alle voci 27.01-27.15, 2804.10 e 44.01-44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attivit‡ non ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî (ai sensi dellíarticolo 1, paragrafo 5)î
3. Sostituire il testo dellíallegato con il seguente, facente riferimento allíallegato EM della versione emendata dellíECT originale e allíallegato EM I della versione dellíECT emendata nel 1998:
ìSezione A
Con riferimento a tutte le Parti contraenti, i materiali e prodotti energetici e le attivit‡ enumerati nella presente sezione non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî.
27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
Ex 44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche
agglomerati in forma di ceppi, tronchetti, pellets o forme simili.
4401.10 - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.
44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
Sezione B
(1) Con riferimento agli investimenti effettuati il 3 settembre 2025 o successivamente nellíUnione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attivit‡ di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di ìattivit‡ economica nel settore dellíenergiaî solo per quel che concerne la parte III del Trattato:
(a) (i) Materiali e prodotti energetici enumerati nellíallegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.