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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 2 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 15o
Sezione 1cbis: Scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente
(art. 111abisLStrI)
Art. 15obis
Lo scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente e la registrazione dei dati afferenti sono retti dagli articoli 6b e 6c dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
1 RS 142.281
2 RS 142.314
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