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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 5 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 87 cpv. 1 lett. b
1Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
b. immagini del volto;
…
Art. 87a Esperto in dattiloscopia e in immagini del volto
(art. 109l LStrI)
1La verifica ai sensi dell’articolo 109lquinquiescapoversi 1 e 2 LStrI dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 109l capoverso 5 LStrI è affidata a un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
2La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11a capoversi 3–6 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo (OAsi 3).
3L’esperto inoltra il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.
1 RS 142.201
2 RS 142.314
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