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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 5 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 1a lett. e

Nella presente ordinanza s’intendono per:

e. famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 2024/13512.

Art. 8 cpv. 2

2Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b entro 24 ore dalla notifica.

Art. 11a cpv. 2 lett. b e 3

2La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:

b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/13513 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

1 RS 142.311

2Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024,

sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

3Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.

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