Progetto

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

b. un’informazione obiettiva sull’azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo;

c. l’effetto di dipendenza e la tossicità;

d. la menzione dei rischi del consumo in combinazione con alcol, medicamenti o altre sostanze psicoattive;

e. indicazioni di conservazione;

f. indicazioni relative al produttore o all’importatore.

4Sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive è vietato riportare le seguenti informazioni:

a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l’impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi, come «light», «mild» o «naturale»;

b. ogni menzione di proprietà curative, lenitive o preventive attribuite al prodotto.

5L’imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento deve riportare, al momento della vendita, le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c e k–m. Devono inoltre essere indicati il numero, la resa media in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale medio di THC e di CBD della varietà al momento del raccolto. Le disposizioni di cui ai capoversi 2–4 sono applicabili.

6Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni. Può prevedere che l’imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.

7Stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi.

Art. 29 Avvertenze generali

1Sull’imballaggio dei prodotti della canapa venduti al consumatore devono figurare in modo ben visibile le seguenti avvertenze:

a. «Questo prodotto nuoce alla salute e può provocare dipendenza»;

b. «Questo prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini»;

c. «Questo prodotto non dev’essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento»;

d. «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Non mettersi alla guida di un veicolo né operare una macchina dopo il consumo».

2Sull’imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento devono figurare in modo ben visibile le avvertenze relative alla canapa raccolta.

3Il Consiglio federale stabilisce le modalità di presentazione delle singole avvertenze. Può prescrivere l’impiego di pittogrammi in aggiunta o in sostituzione delle avvertenze.