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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 30 Avvertenze per i prodotti della canapa destinati a essere fumati

1Oltre alle avvertenze generali di cui all’articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche le seguenti avvertenze:

a. «Il fumo è la forma più dannosa di consumo della canapa»;

b. «Fumare canapa mischiata con tabacco può portare alla dipendenza dalla nicotina e aumenta considerevolmente i rischi per la salute»;

c. «La combustione della canapa rilascia un elevato numero di inquinanti tossici».

2Sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche delle fotografie conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera c numero 1 LPTab9.

Art. 31 Avvertenze per altre categorie di prodotti della canapa

1Oltre alle avvertenze generali di cui all’articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere ingeriti deve figurare anche la seguente avvertenza: «L’effetto ritardato di questo prodotto della canapa aumenta il rischio di sovradosaggio».

2Il Consiglio federale può stabilire avvertenze specifiche per altre categorie di prodotti della canapa che presentano particolari rischi per la salute.

Sezione 4: Obblighi dei titolari di un’autorizzazione

Art. 32 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti in relazione alle

condizioni di autorizzazione

Il titolare di un’autorizzazione notifica senza indugio all’UFSP tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni di autorizzazione.

Art. 33 Rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa

1I fabbricanti sono responsabili del rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa.

2Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di documentazione relativi al controllo autonomo. Tenendo conto delle norme armonizzate a livello internazionale, può conferire carattere obbligatorio a procedure di analisi ed emanare prescrizioni concernenti un numero minimo di campioni, nonché la natura, la frequenza, le dimensioni e la conservazione degli stessi.

Art. 34 Notifica di prodotti della canapa contenenti additivi

1Chi fabbrica o importa un prodotto della canapa che contiene additivi è tenuto a notificarlo all’UFSP almeno sei mesi prima della sua messa a disposizione sul mercato.

9 RS 818.32