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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
2Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.
3La notifica è effettuata mediante il sistema d’informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l’articolo 26 LPTab10.
4Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.
5L’UFSP pubblica le notifiche su Internet.
Art. 35 Contenuto della notifica
1La notifica deve comprendere:
a. il nome dell’impresa;
b. la categoria del prodotto di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c–h;
c. il nome del prodotto e del marchio;
d. la composizione del prodotto, compresi gli additivi;
e. il tenore totale di THC in milligrammi e in per cento e la concentrazione totale di THC per unità di consumo o volume di liquido;
f. le funzioni degli ingredienti utilizzati;
g. una certificazione attestante che il prodotto non contiene nicotina, alcol, caffeina, né sostanze con effetto psicotropo, ad eccezione del THC;
h. una certificazione attestante che il prodotto non è arricchito con vitamine, sostanze minerali, zuccheri, edulcoranti, coloranti o aromi.
2La notifica deve essere corredata degli studi e delle informazioni scientifiche disponibili sulla composizione del prodotto, compresi gli additivi.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione.
Art. 36 Ritiro e richiamo
1I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione che constatano che prodotti della canapa da loro messi a disposizione sul mercato presentano un rischio inaspettato o immediato per la salute nel loro impiego usuale devono ritirare i prodotti dal mercato e richiamarli oppure assicurarsi in altro modo che i consumatori siano danneggiati il meno possibile.
2L’invito a ritirare prodotti della canapa avviene tramite il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al ritiro e al richiamo. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere notificate alle autorità federali e cantonali competenti nonché cosa si intende per rischio inaspettato o immediato per la salute.
10 RS 818.32