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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 9: Protezione dei dati e scambio di dati

Art. 70 Trattamento dei dati

1Negli ambiti qui appresso, le autorità federali e cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell’adempimento di compiti secondo la presente legge sono autorizzate a trattare o a fare trattare dati personali di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

a. coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

b. vendita, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

c. importazione, transito ed esportazione, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

d. tasse, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

e. altri atti di esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali, in particolare inerenti al rilascio di autorizzazioni e a compiti di vigilanza, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

f. informazione sul richiamo, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

g. sistema d’informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l’articolo 26 LPTab17, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

h. sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

2I servizi compenti secondo il capoverso 1 possono, nel singolo caso, trattare altri dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge.

3Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.

Art. 71 Scambio di dati in Svizzera

1Le autorità federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell’adempimento di compiti secondo la presente legge possono scambiarsi reciprocamente i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente

17 RS 818.32