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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

2Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d’informazione dei consumatori o delle autorità;

b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze.

Sezione 3: Compiti dei Cantoni

Art. 87 Compiti esecutivi dei Cantoni

1I Cantoni eseguono la presente legge, sempre che non sia competente la Confederazione.

2Comunicano all’UFSP le autorità designate per l’esecuzione della presente legge.

3Riferiscono all’UFSP ogni due anni in merito all’esecuzione della legge.

Minoranza (Hässig Patrick, …)

Art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c

3Riferiscono all’UFSP ogni due anni in merito all’esecuzione della legge. Il rapporto contiene:

a. una valutazione degli effetti delle misure locali;

b. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati presso i titolari di concessioni nel loro territorio cantonale;

c. raccomandazioni su come migliorare e armonizzare l’attuazione.

(v. art. 83, …)

Art. 88 Eliminazione di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della

canapa

1Le autorità cantonali competenti eliminano in modo adeguato il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa modificati, scaduti, non più utilizzati o sequestrati.

2I costi per l’eliminazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione, del titolare della concessione, del proprietario o del possessore.

3L’autorità cantonale competente registra nel sistema di tracciabilità i dati concernenti il numero e la quantità di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa eliminati.