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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 82 Obbligo di segnalazione e di denuncia
1L’autorità di perseguimento penale di un Cantone che avvia un procedimento penale nei confronti del titolare di un’autorizzazione o di una concessione ne informa l’autorità competente.
2Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle competenti autorità di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni della presente legge.
Capitolo 11: Compiti della Confederazione e dei Cantoni
Sezione 1: Collaborazione
Art. 83
La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre autorità e organizzazioni interessate.
Minoranza (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)
Art. 83
La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Coinvolgono altre autorità e organizzazioni interessate.
(v. art. 84 cpv. 2 e 3, art. 85 cpv. 3 lett. d, art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c)
Sezione 2: Compiti della Confederazione
Art. 84 Vigilanza e coordinamento
1La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
2Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l’attività di informazione. A questo scopo può in particolare:
a. prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione;
b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
c. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate.
Minoranza (Hässig Patrick, …)
Art. 84 cpv. 2 e 3