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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

2Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l’attività di informazione. A questo scopo può in particolare prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione.

3Per garantire il coordinamento, emana disposizioni allo scopo di:

a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;

b. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate;

c. elaborare direttive per l’armonizzazione delle prassi cantonali in materia di vendita, produzione e controllo dei prodotti della canapa;

d. definire un quadro per la valutazione continua degli effetti delle misure adottate.

(v. art. 83, …)

Art. 85 Sistema di tracciabilità

1La Confederazione appronta e gestisce un sistema elettronico di tracciabilità dei semi e delle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, della canapa, del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa. Può delegare tale compito a terzi.

2I titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di concessioni di vendita sono tenuti a iscrivere nel sistema le necessarie informazioni relative ai semi e alle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, alla canapa, al materiale di base, al materiale di scarto e ai prodotti della canapa.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al sistema di tracciabilità, in particolare:

a. i dati da iscrivere;

b. le autorità federali e cantonali competenti per il trattamento dei dati nonché i diritti d’accesso;

c. il trattamento e l’utilizzo dei dati.

Minoranza (Hässig Patrick, …)

Art. 85 cpv. 3 lett. d

d. l’impiego di indicatori che consentono di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei titolari delle concessioni e di misurare l’impatto complessivo sul mercato legale e illegale.

(v. art. 83, …)

Art. 86 Cooperazione internazionale

1Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.