Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Paesi adottano sempre più spesso politiche in materia di droga che rimettono in discussione l’interpretazione tradizionale dei loro obblighi internazionali per quanto riguarda il controllo degli stupefacenti.
L’Uruguay e il Canada, entrambi vincolati alla Convenzione unica, hanno entrambi già creato un mercato regolamentato della canapa (v. n. 3.2). In tale contesto, questi Paesi hanno sostenuto che le loro regolamentazioni erano conformi agli obiettivi iniziali delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di stupefacenti, vale a dire preservare la salute dell’umanità, pur essendo maggiormente in grado di rispondere agli imperativi in termini di salute pubblica e diritti dell’uomo. A tale riguardo, nessuno Stato ha finora consentito l’importazione o l’esportazione della canapa a scopi non medici o non scientifici.
7.2.6 Valutazione globale degli obblighi di diritto internazionale
Pur presentando una contraddizione con il divieto di mettere in commercio previsto dal quadro delle Nazioni Unite, il progetto preliminare adotta tutte le precauzioni per rispettarlo al meglio, anche nei confronti di altri Stati parte. Esso prende altresì in considerazione gli obblighi positivi in materia di diritti dell’uomo, secondo i quali la Svizzera è tenuta ad adottare tutte le disposizioni che permettano di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dimostrando nel contempo un chiaro impegno a favore del mantenimento del quadro internazionale di controllo degli stupefacenti.
La Svizzera adotta dunque un approccio simile a quello dell’Uruguay e del Canada, assicurandosi che il quadro giuridico posto in essere sia conforme ai principi di proporzionalità e di necessità che costituiscono i criteri giuridici per la valutazione delle restrizioni ai diritti fondamentali in materia di diritti dell’uomo.
Ciò trova riscontro in particolare nella regolamentazione rigorosa prevista nel progetto preliminare per il regime di autorizzazione e di concessione (art. 15 e 39), il divieto di importazione ed esportazione senza autorizzazione (art. 57), il divieto di vendita a scopo di lucro (art. 40 cpv. 1 lett. b e 49 cpv. 1 lett. b), i requisiti stringenti in materia di qualità e sicurezza dei prodotti (v. cap. 4 sez. 2) e di misure di riduzione dei danni (art. 42 cpv. 1 e 2 e 52 cpv. 1 e 2), le restrizioni alla disponibilità (art. 44) e il sistema elettronico di tracciabilità della canapa (art. 85). Questi meccanismi contribuiscono a garantire la maggiore conformità possibile con il quadro delle Nazioni Unite, sebbene il caso specifico vada oltre il quadro medico o scientifico. Il progetto preliminare prevede inoltre un disciplinamento della coltivazione e del commercio della canapa rigorosamente controllato e corredato di numerose misure volte a proteggere la salute pubblica e i giovani (art. 9, 11, 27, 39, 42, 46, 48, 52, 62).
Come ricordato nel rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Minder 21.3280, è difficile ipotizzare altre soluzioni per risolvere la non conformità esistente con il divieto di mettere in commercio di canapa previsto dalle convenzioni delle Nazioni Unite. Innanzitutto sarebbe irrealistico, sia dal punto di vista temporale che sostanziale, cercare di modificare queste convenzioni multilaterali o di concludere un