Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulle tasse UFAG

nell’ordinanza sulle tasse UFAG non è fissata alcuna tariffa per questi controlli nel transito di merci. Per motivi di trasparenza, tuttavia, le tasse riscosse vanno elencate nell’ordinanza sulle tasse UFAG. Viste le differenze a livello di procedura di conteggio, si è optato per la definizione di un importo forfettario di 75 franchi per controllo.

Allegato 3 numero 6

Per i controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, all’azienda in questione si addebitano un importo forfettario di trasferta di 100 franchi (anziché in base al tempo richiesto per la trasferta) e una tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora (attualmente 90 fr.) al fine di aumentare in modo proporzionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli e di uniformare le tariffe (come per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario).

Allegato 3 numero 7

Per il riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi si addebitano un importo forfettario di trasferta di 100 franchi (come finora) e una tassa calcolata in base al tempo richiesto con una tariffa oraria di 110 franchi (attualmente 90 fr.) al fine di aumentare in modo proporzionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli e di uniformare le tariffe (come per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario).

Allegato 3 numeri 8, 9, 10 e 13

Per il rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione nonché per il rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF si addebita una tassa calcolata in base al tempo richiesto con una tariffa oraria di 110 franchi (attualmente 90 fr.). Lo stesso si applica per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi o per merci messe in commercio, ad esempio, a scopo di ricerca o per la conservazione di risorse fitogenetiche. L’importo forfettario di trasferta e l’importo della tassa di base per il rilascio di certificati, passaporti fitosanitari e autorizzazioni eccezionali restano invariati rispettivamente a 100 e 50 franchi.

Allegato 3 numero 14

La tassa di omologazione di nuove aziende per il rilascio di passaporti fitosanitari passa da 50 a 250 franchi. L’importo attuale di 50 franchi copre soltanto le spese per l’emissione della decisione di omologazione da parte del SFF e non quelle per l’esecuzione di un controllo prima dell’omologazione per verificare le condizioni per l’omologazione di cui all’articolo 77 capoverso 3 OSalV.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

L'aumento proposto delle tariffe all'allegato 3 genera entrate supplementari pari a circa

100 000 franchi all'anno per la Confederazione. Le nuove tariffe coprirebbero il 20-25 per cento circa dei costi dei controlli relativi al passaporto fitosanitario (dispendio dell’organizzazione di controllo che è coperto con tasse).

10.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

10.4.3 Economia

Le modifiche proposte delle tariffe all’allegato 3 comportano un maggiore onere finanziario per le aziende. A essere interessate sono:

- le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari dal SFF;

- le aziende che importano merci di origine vegetale da Stati non membri dell’UE;