Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
11 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71
11.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71) disciplina il trattamento dei dati in sistemi d’informazione correlati a diversi ambiti dell’agricoltura (aziende, controlli, gestione delle sostanze nutritive, prodotti fitosanitari, ecc.). La modifica dell’OSIAgr è finalizzata a supportare l’attuazione della strategia di digitalizzazione per la filiera agroalimentare svizzera ed è necessaria onde dar seguito alla mozione 24.3078 Kolly «Soppressione dell'obbligo per le aziende agricole di impiegare il sistema Digiflux».
Con la strategia di digitalizzazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) intende sfruttare e promuovere la digitalizzazione per lo sviluppo di una filiera agroalimentare orientata al futuro e basata sui dati. La digitalizzazione dell'agricoltura è un presupposto fondamentale per la semplificazione amministrativa della politica agricola e per la fornitura di soluzioni orientate alle esigenze nell'ottica di servizi pubblici efficienti. L'obiettivo è rendere la produzione agricola più rispettosa delle risorse, più sostenibile e più attrattiva per le giovani generazioni.
La strategia di digitalizzazione, pubblicata il 20 febbraio 2024, è in linea con gli obiettivi del postulato 19.3988 Bourgeois «Digitalizzazione nel settore agricolo. Ruolo della Confederazione» ed è stata ulteriormente sviluppata nel rispettivo rapporto del Consiglio federale. Oltre a misure con effetto interno all’UFAG, comprende soprattutto misure con effetto esterno. I lavori di attuazione sono iniziati nel marzo 2024 e saranno realizzati nell’arco di otto anni. Una misura con effetto esterno è l'adeguamento delle basi legali in vista di una maggiore digitalizzazione della filiera agroalimentare. A breve e medio termine le basi legali pertinenti saranno adeguate a livello di ordinanza e orientate allo sviluppo a lungo termine. Questo processo riguarda in particolare l'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).
Sulla scia della mozione 24.3078 Kolly, modificata e approvata dal Parlamento, è necessario anche intervenire per semplificare gli obblighi di comunicazione in materia di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari. La mozione chiede infatti di semplificare l’obbligo di registrazione dei dati a livello aziendale nei sistemi d’informazione centrali relativi alla gestione delle sostanze nutritive e all’impiego di prodotti fitosanitari nonché di attuare in modo pratico l’obbligo di comunicazione dei sottoprodotti della produzione alimentare utilizzati come alimenti per animali. Per dar seguito alle semplificazioni richieste, oltre all’OSIAgr devono essere adeguate l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e l'ordinanza sugli alimenti per animali (OSAlA).
11.2 Sintesi delle principali modifiche
L’attuazione della strategia di digitalizzazione comprende le seguenti modifiche principali.
• Il titolo dell’ordinanza viene cambiano in «Ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» mantenendo l’abbreviazione «OSIAgr».
• I dati sono una base decisionale importante e stanno acquisendo una valenza sempre maggiore. Con il progredire della digitalizzazione, assumono un ruolo sempre più centrale. La vigente OSIAgr è ancora caratterizzata da una «visione sistema», è fortemente orientata ai singoli sistemi d’informazione («silos di dati») e contiene prescrizioni più o meno dettagliate specifiche dei singoli sistemi. Con l'introduzione del concetto di «servizi digitali», essa viene adeguata nell’ottica di una «visione dati». Trasformando i sistemi attuali in servizi digitali modulari, da un lato questi moduli potranno essere utilizzati anche in altri contesti e, dall'altro, i servizi digitali renderanno i dati più facilmente accessibili o fruibili. Ciò consentirà anche di applicare il principio «once only», secondo cui i dati vengono registrati una sola volta in vista di un loro utilizzo a più riprese.
• I dati di diritto pubblico sono funzionali anche all’esecuzione della legge sull’agricoltura e di altre normative concernenti l’agricoltura. Questi dati vanno resi accessibili in modo più completo e semplice agli organi autorizzati.