Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
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9 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen-
tari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18
9.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina le esigenze dei prodotti commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza con la corrispondente legislazione dell’UE. Tale principio è di grande importanza per garantire un traffico merci transfrontaliero senza ostacoli. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene nell’allegato 9 disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione e le modalità per il suo mantenimento.
9.2 Sintesi delle principali modifiche
Sono modificate le disposizioni dell’articolo 21b relative alla designazione degli alimenti per animali da reddito che si riferiscono alla percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da superfici in conversione.
9.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 2
La modifica di questo articolo è di natura puramente redazionale.
Articolo 21b lettera b
La designazione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da superfici in conversione deve riferirsi alla sostanza secca e non alla materia organica. Si tratta quindi di una correzione di un requisito tecnicamente non corretto.
9.4 Ripercussioni
9.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
9.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
9.4.3 Economia
La correzione dell’articolo 21b lettera b contribuisce a evitare interpretazioni errate nell’industria degli alimenti per animali e presenta quindi un’utilità sul piano economico.
9.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
9.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte consentono di allineare le disposizioni a quelle dell’Unione europea.
9.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.