Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulle tasse UFAG
10.3 Commento ai singoli articoli
Allegato 1 numero 10.1
La frase introduttiva del numero 10.1 è stata modificata sostituendo «portale Internet Agate» con «portale» e aggiornando il rimando tra parentesi (art. 20 cpv. 5 al posto di art. 20a cpv. 4 dell'ordinanza del 23 ottobre 20133 sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, OSIAgr).
Allegato 3 numero 1
Viene precisato che le spese per le analisi di laboratorio vengono addebitate anche se sono state commissionate a un laboratorio esterno alla Confederazione. Sono escluse dal pagamento della tassa le diagnosi di campioni sospettati di contenere organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’OSalV, qualora il sospetto non trovi conferma.
Allegato 3 numero 2
Per i controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (tra cui controlli fitosanitari della produzione e controlli amministrativi), all’azienda in questione si addebitano un importo forfettario annuale di 200 franchi (attualmente 100 fr.) e una tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora (attualmente 90 fr.) al fine di aumentare in modo proporzionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli. L’importo forfettario annuale viene addebitato solo se nell'anno in questione è stato effettuato almeno un controllo. La tariffa oraria si intende per persona addetta al controllo (ora di controllo per persona), comprese le misure di disinfezione prima e dopo il controllo e i tempi di attesa causati dall'azienda, ma esclusi i tragitti di andata e ritorno, le attività prima del controllo e dopo il controllo al di fuori dell'azienda e le pause delle persone addette al controllo.
Queste tariffe non si applicano ai controlli nel settore dei tuberi-seme di patate effettuati dall'organizzazione di controllo attualmente incaricata swisssem, poiché tale organizzazione applica le proprie tariffe.
Allegato 3 numero 3
Per i controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (p.es. sospetto di infestazione da organismi da quarantena) e nei quali è stata constatata una violazione delle disposizioni dell’OSalv all’azienda in questione si addebitano una tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora (attualmente 90 fr.) e un importo forfettario di trasferta di 100 franchi al fine di aumentare in modo proporzionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli e di uniformare le tariffe (come per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario). L’importo forfettario di trasferta è addebitato anche se per l'azienda è già stato addebitato nello stesso anno un importo forfettario annuale ai sensi del numero 2 lettera a.
Allegato 3 numero 4
Per quanto concerne i controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi viene precisato che la tassa ammonta a 200 franchi al massimo e che per un controllo ridotto (controllo dei documenti) si addebita un importo di 30 franchi, com’è già attualmente la prassi. Viene specificato anche che lo stesso si applica per i controlli nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell’UE. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo CH-UE; RS 0.916.026.81) prevede che i controlli fitosanitari all'importazione siano effettuati al momento del primo ingresso nello spazio fitosanitario comune della Svizzera e dell'UE.
Allegato 3 numero 5
L’accordo agricolo CH-UE prevede che i controlli fitosanitari all'importazione siano effettuati al momento del primo ingresso nello spazio fitosanitario comune della Svizzera e dell'UE. Attualmente