Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

fine, un'identificazione univoca a livello nazionale del «luogo di produzione», come garantito dal numero RIS, è di fondamentale importanza sia per il settore pubblico che per quello privato nell’ottica dell’attuazione del principio «once only» e della riduzione dell’onere amministrativo di tutte le parti coinvolte a livello di aziende, organi di controllo nonché di autorità cantonali e federali.

Articolo 5 lettera i

In caso di crisi l'Ufficio federale della protezione della popolazione deve poter utilizzare i dati per la Centrale nazionale d’allarme. A fronte di un’emissione di radioattività, ad esempio, la disponibilità dei dati può essere un fattore decisionale importante per la gestione della crisi.

Articolo 14 capoverso 1 lettere b e d

Sulla scorta delle semplificazioni richieste dalla mozione Kolly in materia di obbligo di comunicazione, si rinuncia alla dichiarazione dei prodotti agricoli «ripresi» da parte dei centri di ritiro, come ad esempio i centri di raccolta dei cereali. Pertanto, alle lettere b e d vengono eliminate le parole che vi fanno riferimento.

Articolo 15 capoversi 2 e 4

Al capoverso 2 la frase di cui alla lettera a viene accorciata in seguito alla rinuncia all’obbligo di comunicazione per la «ripresa» di prodotti. Alla lettera b viene eliminata soltanto la parola «ripresa».

Il capoverso 4 è abrogato e si rinuncia alla dichiarazione delle scorte di sostanze nutritive alla fine dell’anno civile. L'applicazione continuerà tuttavia a offrire questa funzionalità su base volontaria. In questo modo gli utenti interessati potranno gestire tutti i mezzi ausiliari utilizzati in un’unica applicazione.

Nella versione modificata dal Consiglio degli Stati la mozione chiede altresì che l’obbligo di comunicazione dei sottoprodotti della produzione alimentare utilizzati come alimenti per animali venga attuato in modo pratico. Le disposizioni legali in vigore stabiliscono che numerosi sottoprodotti, quali la polpa di barbabietola, le patate e i loro sottoprodotti, nonché i sottoprodotti di frutta e verdura, sono assimilati ai foraggi di base e non sono quindi soggetti all'obbligo di comunicazione. Per il siero di latte sarà messa in atto una soluzione pratica di comunicazione. Tenuto conto di quanto sopra, non è necessario un adeguamento legislativo per soddisfare tale richiesta.

Articolo 16a capoverso 1 lettere a, d, e nonché g

Alle lettere a, d ed e vengono aggiornati i rimandi alla nuova OPF, frutto di una revisione totale approvata dal Consiglio federale il 20 agosto 2025. Il pertinente articolo 86 si applica a partire dal 1° dicembre 2025.

Sulla scia della mozione Kolly, alla lettera g viene modificato il rimando al nuovo articolo 86 capoverso 2 lettera b OPF. Ciò consente agli utilizzatori professionali di elaborare i propri dati sulle scorte nel SI IPF.

Articolo 16b capoversi 2 e 4

Al capoverso 2 viene stralciato l’obbligo di comunicazione per le sementi trattate con prodotti fitosanitari in relazione alla cessione individuale e allo spandimento a titolo professionale nel singolo caso. La registrazione dei dati per l’utilizzo professionale nel SI IPF è ancora possibile su base volontaria (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. e).

Sulla scia della mozione Kolly, il capoverso 4 viene abrogato. La dichiarazione dettagliata dei dati sullo spandimento di prodotti fitosanitari nel singolo caso (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. e) è mantenuta su