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Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
7. Ordinanza del 26 novembre 20087 sugli esami LPMed
Art. 5a frase introduttiva
Per le professioni mediche universitarie, la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della commissione d’esame:
Art. 7 Commissione d’esame
1Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di forma- zione, il Consiglio federale istituisce una commissione d’esame in cui, per ogni pro- fessione medica universitaria, sono rispettivamente rappresentate tutte le istituzioni di formazione.
2Su proposta del DFI nomina i membri e il proprio presidente.
3Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di forma- zione, la commissione d’esame istituisce per ogni professione medica universitaria, una sottocommissione con rispettivamente un presidente e nonché da quattro a otto altri membri.
4La commissione d’esame assicura la preparazione e lo svolgimento dell’esame fe- derale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo essa rappresenta gli interessi della Confederazione.
5La sottocommissione competente per la rispettiva professione medica universitaria svolge i seguenti compiti:
a. elabora, all’indirizzo della MEBEKO, sezione «Formazione», una proposta riguardante il contenuto, la forma, la data e la valutazione dell’esame federale;
b. prepara l’esame federale in collaborazione con la MEBEKO, sezione «For- mazione»;
c. designa le persone che garantiscono lo svolgimento dell’esame federale nelle sedi d’esame (responsabili di sede);
d. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», misure di adeguamento se- condo l’articolo 12a capoverso 2;
e. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», direttive per lo svolgimento dell’esame federale;
f. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nomi di esaminatori per la nomina.
Art. 8 Presidente della commissione d’esame
1Il presidente della commissione d’esame ha i seguenti compiti:
a. designa il suo supplente;
b. comunica i risultati degli esami federali;