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Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO15).
Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 frase introduttiva e 2
Compiti della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle commissioni tripartite cantonali
1La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripar- tite cantonali devono svolgere almeno i compiti seguenti:
2È tenuto un verbale dei lavori della Commissione del lavoro tripartita della Confe- derazione e delle commissioni tripartite cantonali.
Art. 12 Periti
La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali possono valersi dei servizi di periti. Possono creare gruppi o sottocommis- sioni incaricati di esaminare questioni particolari.
Art. 13 cpv. 1 e 4
1La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripar- tite cantonali nonché le commissioni paritetiche istituite da contratti collettivi di la- voro dichiarati di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.
4La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.
Titolo prima dell’art. 14
Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite cantonali e della Commissione del lavoro tripartita della Confedera zione
Art. 15 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
1La Confederazione assume i costi della Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione.
2La Confederazione mette a disposizione della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.
Titolo prima dell’art.16
Sezione 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
15 RS 220