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Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
12. Ordinanza 4 del 18 agosto 199312 concernente la legge sul lavoro
Art. 26 cpv. 2
2Prima di emanare le direttive occorre consultare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordina- mento per la sicurezza sul lavoro, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI) nonché altre organizzazioni interessate.
13. Ordinanza 5 del 28 settembre 200713 concernente la legge sul lavoro
Art. 18 cpv. 1
1Il DEFR, sentito il parere della Commissione del lavoro tripartita della Confedera- zione, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presen- tazione di un certificato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto.
Art. 20 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione riesamina ogni cinque anni l’ordinanza dipartimentale di cui all’articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomanda- zioni in proposito.
14. Ordinanza del 21 maggio 200314 sui lavoratori distaccati in Svizzera
Titolo prima dell’art. 10
Capitolo 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e commissioni tripartite cantonali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10 Nomina
La Confederazione designa i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e i Cantoni designano i rap- presentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite cantonali sce- gliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei