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Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 8 pagine

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Art. 360b, titolo marginale e cpv. 1 e 4–6

2. Commissione1 La Confederazione istituisce una Commissione del lavoro tripartita del lavoro tripartita

della Confedera- della Confederazione e ogni Cantone una Commissione tripartita, che zione e Commis- si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro sioni tripartite can-

tonali e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.

4Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o le Commis- sioni tripartite cantonali interessate chiedono all’autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

5Per adempiere i compiti loro affidati, la Commissione del lavoro tri- partita della Confederazione e le Commissioni tripartite cantonali hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all’esecuzione dell’inchiesta.

6Se necessario per l’esecuzione delle loro inchieste, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le Commissioni tripartite cantonali che ne fanno domanda ricevono dall’Ufficio federale di stati- stica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.

Art. 360c

3. Segreto d’ufficio1I membri della Commissione del lavoro tripartita della Confedera-

zione e delle Commissioni tripartite cantonali sottostanno al segreto d’ufficio; hanno in particolare l’obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.

2Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commis- sione del lavoro tripartita della Confederazione o da una Commissione tripartita cantonale.

3. Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro4

Art. 1a cpv. 1

1Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusiva- mente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o una Com- missione tripartita cantonale di cui all’articolo 360b del Codice delle obbligazioni5

4 RS 221.215.311

5 RS 220