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Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 8 pagine

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10. Legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati12

Art. 7 cpv. 1 lett. b

1Il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato:

b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’articolo 360a CO13: dalla Commissione del la- voro tripartita della Confederazione e dalle Commissioni tripartite cantonali di cui all’articolo 360b CO;

11. Legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 33tercpv. 1

1Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Com- missione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.

Art. 43quinquiesVigilanza sull’equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’as- sicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione fede- rale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.

Art. 73 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti

e l’invalidità

1Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, i datori di lavoro, le casse di compensazione, gli uffici AI, gli istituti di previdenza, le organizzazioni per le persone con disabilità, i periti in materia di previdenza professionale, le autorità di vigilanza designate dai Cantoni per la previdenza professionale e la Confederazione. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

2La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, nella LAI15 e nella LPP16, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’appli- cazione e all’ulteriore sviluppo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

12 RS 823.20

13 RS 220

14 RS 831.10

15 RS 831.20

16 RS 831.40