Progetto posto in consultazione - OPEn
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 5 (art. 96b, 96e e 96h)
Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa
3.4 Bonus per biomassa agricola
3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se nel corso di un intero anno
civile:
a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
b. non vengono utilizzate piante energetiche;
c. i cosubstrati non agricoli impiegati non superano il 20 per cento rispetto alla massa fresca;
d. le sedi di produzione dei cosubstrati non agricoli impiegati si trovano entro una distanza di percorso di 50 km dall’impianto di produzione di biogas; eccezionalmente, l’organo d’esecuzione può autorizzare distanze di percorso maggiori.
3.4.2 Se viene impiegato più del 10 per cento ma al massimo il 20 per cento di co-
substrati, l’importo del bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza Bonus per max. 20 % di cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW14
≤100 kW12
≤500 kW10
≤ 5 MW3
> 5 MW0
3.4.3 Se viene impiegato al massimo il 10 per cento di cosubstrati, l’importo del
bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza Bonus per max. 10 % di cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW16
≤100 kW16
≤500 kW10
≤ 5 MW3
> 5 MW0