Progetto posto in consultazione - OPEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 12 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 5 (art. 96b, 96e e 96h)

Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se nel corso di un intero anno

civile:

a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;

b. non vengono utilizzate piante energetiche;

c. i cosubstrati non agricoli impiegati non superano il 20 per cento rispetto alla massa fresca;

d. le sedi di produzione dei cosubstrati non agricoli impiegati si trovano entro una distanza di percorso di 50 km dall’impianto di produzione di biogas; eccezionalmente, l’organo d’esecuzione può autorizzare distanze di percorso maggiori.

3.4.2 Se viene impiegato più del 10 per cento ma al massimo il 20 per cento di co-

substrati, l’importo del bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza Bonus per max. 20 % di cosubstrati (ct./kWh)

≤ 50 kW14

≤100 kW12

≤500 kW10

≤ 5 MW3

> 5 MW0

3.4.3 Se viene impiegato al massimo il 10 per cento di cosubstrati, l’importo del

bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza Bonus per max. 10 % di cosubstrati (ct./kWh)

≤ 50 kW16

≤100 kW16

≤500 kW10

≤ 5 MW3

> 5 MW0