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Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 2 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

sumo proprio (art. 17 LEne2) e di una comunità locale di energia elettrica (art. 17d LAEl) sono considerati costi di rete computabili e non possono essere fatturati individualmente.

Art. 19e cpv. 6

6 Gli impianti di produzione che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non possono essere impiegati in una comunità locale di energia elettrica.

Art. 19f cpv. 2

2L’energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, insieme alle relative garanzie di origine, per quanto possibile all’interno della comunità stessa. L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne3 è responsabile della verifica delle garanzie di origine vendute all’interno della comunità.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

2 RS 730.0

3 RS 730.0