Rapporto esplicativo - OPIE

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

1. Punti essenziali del progetto

Le presenti modifiche sono legate alla revisione del 26 settembre 2025 della legge f ederale sull’energia (FF 2025 2895), con la quale è stato abrogato l’obbligo per il Consiglio federale di def inire le zone di pianificazione quale dato acquisito (art. 15h LIE). Con questa decisione legislativa si torna alla normale procedura del piano settoriale in un’unica fase; il Consiglio federale dovrà def inire direttamente quale dato acquisito il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto (linea aerea o cavo). La rinuncia alla def inizione formale quale dato acquisito di una zona di pianificazione semplifica l’elaborazione del Piano settoriale Elettrodotti (PSE) e consente quindi un potenziamento più rapido della rete di trasporto svizzera. Ciò contribuisce in particolare a garantire che le infrastrutture di rete necessarie per la produzione di elettricità derivante da energie rinnovabili possano essere messe a disposizione più rapidamente. L’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) non si basa quindi più su zone di pianificazione, bensì su corridoi di pianif icazione, strumento che rimane sancito dalla legge (art. 15i LIE). Le modifiche mirano pertanto ad attuare in modo conf orme al diritto gli adeguamenti legislativi e a rivedere redazionalmente l’ordinanza in vista della nuova procedura del piano settoriale.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

La rinuncia all’obbligo per il Consiglio federale di definire una zona di pianificazione quale dato acquisito permette di semplificare il processo relativo al PSE e di ridurre così l’onere sia per le autorità federali che per le autorità cantonali interessate dai progetti di costruzione di linee.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Rinunciare all’obbligo per il Consiglio federale di definire una zona di pianificazione quale dato acquisito elimina anche l’obbligo, per il promotore del progetto (la società nazionale di rete, Swissgrid), di elaborarla, riducendone così l’onere amministrativo. Il progetto non comporta altre ripercussioni.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 1d cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 viene modificato. In base a questa modifica, il richiedente deve elaborare i documenti necessari per valutare possibili corridoi di pianificazione. L’adeguamento è in linea con la nuova sistematica legislativa, basata sull’analisi e la valutazione di potenziali varianti di corridoio senza la preventiva definizione di una zona di pianificazione. L’eliminazione di tale fase preliminare non implica tuttavia un esame senza delimitazioni territoriali delle varianti di corridoio. I corridoi proposti devono continuare a rientrare in una zona che, secondo l’impostazione precedente, avrebbe corrisposto alla zona di pianificazione. Qualora venissero presi in considerazione corridoi molto divergenti sotto il profilo territoriale, può essere opportuno definire nel piano settoriale una zona di pianif icazione quale risultato intermedio, così da garantire il coordinamento sovraordinato.