Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/19: Modifica dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 7 pagine

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1. Situazione iniziale

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni conformemente alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Attualmente, le persone attive assicurate in virtù della LAINF che hanno subito un infortunio in gioventù prima di essere occupate professionalmente non hanno diritto alle prestazioni della LAINF in caso di ricaduta o di postumi tardivi di quell’infortunio. Non essendo state coperte dalla LAINF al momento dell’infortunio, queste persone devono infatti rivolgersi alla cassa malati, che si fa carico delle spese mediche alle condizioni previste dalla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). La perdita di guadagno è assicurata dal datore di lavoro, ma soltanto per un tempo determinato. Pertanto, non sono versate le indennità giornaliere previste dalla LAINF.

La mozione Darbellay 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni, depositata il 22 settembre 2011, è stata accolta dalle Camere federali nel 2014. Essa incaricava il Consiglio federale di modificare la LAINF, ed eventualmente altre disposizioni ad essa relative, allo scopo di garantire il versamento di indennità giornaliere anche nei casi in cui l'incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù.

Il Consiglio federale ha analizzato in dettaglio le diverse possibilità di adempiere la mozione in tutti i settori dell’assicurazione sociale che conoscono il principio delle indennità giornaliere, giungendo alla conclusione che l’attuazione della mozione comporterebbe deroghe ai fondamenti del diritto assicurativo, introdurrebbe incoerenze nel sistema tra le diverse assicurazioni sociali e in più creerebbe nuove ingiustizie. Di conseguenza, nel suo rapporto dettagliato del 28 marzo 2018, ha proposto alle Camere federali di togliere dal ruolo la mozione. Poiché il Consiglio nazionale (il 19 marzo 2019) e il Consiglio degli Stati (il 2 marzo 2022) hanno rifiutato di toglierla dal ruolo, il Consiglio federale ha elaborato un progetto corrispondente alla volontà delle Camere federali e adottato il messaggio del 27 settembre 2024 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) volto ad attuarla. Il progetto, adottato in votazione finale dalle due Camere il 26 settembre 2025, è quindi volto a garantire il versamento delle indennità giornaliere disciplinato dalla LAINF anche in caso di ricaduta o di postumi tardivi legati a un infortunio che il lavoratore ha subito in gioventù, quando non era ancora assicurato in virtù della LAINF.

In questo contesto, la revisione dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) si limita a precisare le modalità tecniche e giuridiche che permettono un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni della LAINF rispondenti strettamente alla volontà della mozione summenzionata.

2. Lavori del gruppo di lavoro

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha istituito un gruppo di lavoro composto da attori del settore al fine di elaborare le necessarie modifiche dell’OAINF. Composto da due rappresentanti dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), sei rappresentanti degli assicuratori infortuni privati e tre collaboratori dell’Amministrazione, il gruppo di lavoro ha cercato i migliori adattamenti possibili al fine di facilitare l’applicazione pratica della volontà della mozione Darbellay 11.3811.

3. Punti essenziali del progetto

Il progetto adottato in votazione finale dalle Camere federali il 26 settembre 2025 prevede l’aggiunta di un capoverso 3 all’articolo 8 LAINF, affinché siano considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il nuovo capoverso 2bis