Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/19: Modifica dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 7 pagine
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Art. 100 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio
Devono essere apportate precisazioni all’ordinanza in materia di coordinamento anche per il caso in cui una ricaduta o postumi tardivi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 della legge si verifichino mentre sussiste già un diritto alle indennità giornaliere o si verifica un nuovo infortunio mentre la vittima percepisce indennità giornaliere ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2bis della legge. Nel primo caso, il diritto alle indennità giornaliere secondo l’articolo 16 capoverso 2bisdella legge nasce solo nella misura in cui l’ammontare di queste ultime supera l’ammontare delle indennità giornaliere in corso di versamento. L’assicuratore fino a quel momento tenuto ad assumersi le prestazioni a causa dell’infortunio assicurato versa l’intera indennità giornaliera. Nel secondo caso, il diritto alle indennità giornaliere in virtù dell’articolo 16 capoverso 2bisdella legge si estingue nella misura in cui l’ammontare delle indennità giornaliere versate in virtù dell’articolo 16 capoverso 2bisdella legge è inferiore o uguale all’ammontare delle indennità giornaliere da versare a causa del nuovo infortunio o della ricaduta. L’assicuratore tenuto ad assumersi la nuova prestazione versa l’intera indennità giornaliera. Come nel caso che coinvolge più datori di lavoro, gli altri assicuratori non hanno l’obbligo di rimborsare l’assicuratore tenuto ad assumersi le prestazioni. Conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LAINF, l’indennità giornaliera può comunque essere pari al massimo all’80 per cento del guadagno assicurato, anche in caso di incapacità lavorativa totale.
Art. 126 cpv. 2 Relazione con l’assicurazione militare
Questa modifica riguarda unicamente la versione italiana, nella quale esiste un’incoerenza terminologica tra la legge e l’ordinanza. Mentre la legge traduce il termine «séquelles tardives» con «postumi tardivi», l’ordinanza vigente menziona le «conseguenze tardive». Occorre quindi procedere a una correzione, utilizzando sistematicamente il termine «postumi tardivi» anche nell’ordinanza.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’assicurazione infortuni è finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte hanno soltanto poche ripercussioni sulla Confederazione, che è interessata dal progetto unicamente in veste di datore di lavoro. Nel 2024 l’INSAI, che è l’assicuratore LAINF dei dipendenti della Confederazione, ha incassato 32 milioni di franchi di premi relativi agli infortuni non professionali del personale della Confederazione. Circa il 40 per cento, ossia quasi 19,2 milioni di franchi, è stato pagato dalla Confederazione in qualità di datore di lavoro; l’articolo 91 capoverso 2 LAINF offre ai datori di lavoro la possibilità di partecipare al pagamento dei premi relativi agli infortuni non professionali. Secondo le previsioni, che tengono conto di un aumento medio dello 0,5 per cento circa dei premi netti, occorre ipotizzare un costo annuo di 96 000 franchi per premi supplementari a carico della Confederazione in qualità di datore di lavoro.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’assicurazione infortuni è finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte non hanno ripercussioni dirette per i Cantoni e i Comuni, che sono interessati dal progetto soltanto in veste di datori di lavoro qualora si siano impegnati a farsi carico di parte dei premi legati agli infortuni non professionali. Le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono interessati direttamente dal progetto. Peraltro, un maggior numero di casi preso in carico