Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/19: Modifica dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 7 pagine
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della giurisprudenza summenzionata, gli apprendisti che non percepiscono una rimunerazione non hanno diritto alle indennità giornaliere della LAINF perché non sussiste alcuna perdita di guadagno. Occorre partire dal principio che ciò si applica ugualmente in caso di ricaduta o di postumi tardivi, e che gli apprendisti in questione non possano quindi pretendere di ricevere la percentuale di cui all’articolo 23 capoverso 6 OAINF. In questo contesto, e al fine di non creare potenziali disparità di trattamento fra un apprendista senza rimunerazione vittima di un infortunio, che a causa della sentenza summenzionata non potrebbe beneficiare di un guadagno giornaliero del 10 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno assicurato, e uno vittima di una ricaduta o di postumi tardivi, si precisa che nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAINF è determinante il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta o dei postumi tardivi.
Art. 33c cpv. 2 Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferi-
mento in caso di ricaduta e postumi tardivi
Questa modifica riguarda unicamente la versione italiana, nella quale esiste un’incoerenza terminologica tra la legge e l’ordinanza. Mentre la legge traduce il termine «séquelles tardives» con «postumi tardivi», l’ordinanza vigente menziona le «conseguenze tardive». Occorre quindi procedere a una correzione, utilizzando sistematicamente il termine «postumi tardivi» anche nell’ordinanza.
Art. 52a Riduzione di prestazioni
Per motivi di parità di trattamento, si devono applicare le disposizioni relative alla riduzione delle prestazioni assicurative se l’infortunio iniziale avesse comportato una riduzione di prestazioni ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge. Quindi, se l’assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o se ha causato l’infortunio per negligenza grave oppure commettendo un crimine o un delitto, le indennità giornaliere devono essere ridotte o rifiutate in applicazione dell’articolo 37 e seguenti LAINF. Altrettanto vale se l’infortunio è avvenuto nel momento in cui l’assicurato si è esposto a un pericolo straordinario o se ha avuto luogo in occasione di un atto giudicato temerario ai sensi dell’articolo 39 LAINF.
Art. 99 cpv. 4 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro
Al fine di evitare che, nel caso di più attività professionali, la vittima di una ricaduta debba affrontare problemi di coordinamento o possa approfittare di un potenziale sovraindennizzo proprio a causa di una mancanza di coordinamento, si precisa che l’assicuratore tenuto a versare le prestazioni versa l’intera indennità giornaliera. L’assicuratore competente è quello del datore di lavoro per il quale l’assicurato lavora nel momento in cui si sono verificati la ricaduta o i postumi tardivi. Se più assicuratori sono tenuti a versare prestazioni contemporaneamente, l’indennità giornaliera è versata dall’assicuratore presso il quale è assicurato il guadagno massimo. Di conseguenza, è garantita una risposta uniforme alle questioni giuridiche che potrebbero porsi, in particolare a quelle relative al nesso di causalità. S precisa anche che gli altri assicuratori non sono tenuti a rimborsare l’assicuratore che versa le prestazioni. Questa soluzione si ispira a quelle in vigore all’articolo 100 OAINF per le differenti ipotesi di obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio.