Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/19: Modifica dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 7 pagine

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dell’articolo 16 LAINF prevede che le ricadute e i postumi tardivi summenzionati facciano nascere un diritto alle indennità giornaliere di cui all’articolo 16 LAINF. Disciplina inoltre il modo in cui il diritto alle indennità giornaliere è organizzato concretamente e prevede segnatamente che sia limitato nel tempo, poiché si estingue al più tardi dopo 720 giorni dalla sua nascita. Le indennità giornaliere nate da questa nuova disposizione sono peraltro sussidiarie ad altri tipi di indennità per perdita di guadagno, poiché sono versate unicamente se l’obbligo del datore di lavoro di versare il salario si estingue e se non sussiste più alcun diritto alle indennità giornaliere di una qualunque assicurazione per perdita di guadagno. Oltre che delle due modifiche della legge, l’adempimento della volontà della mozione necessita anche di alcuni adattamenti dell’ordinanza. Si tratta essenzialmente di facilitare l’applicazione pratica, tecnica e giuridica delle modifiche legislative.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 7 cpv. 2 lett. c Fine dell’assicurazione all’estinzione del diritto al salario

Le indennità giornaliere versate dall’assicurazione malattie sono considerate salario soltanto se sostituiscono il salario dovuto dal datore di lavoro in virtù dell’articolo 324a del codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La questione del diritto al salario è determinante per il momento in cui la copertura dell’assicurazione infortuni termina, poiché l’assicurazione cessa di produrre i suoi effetti allo spirare del 31ogiorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario (art. 3 cpv. 2 LAINF). Per analogia con l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, l’indennità giornaliera prevista all’articolo 16 capoverso 2bisLAINF non deve essere considerata come un salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LAINF. Occorre quindi aggiungere all’articolo 7 capoverso 2 OAINF una lettera c che precisa che, in deroga all’articolo 7 capoverso 1 lettera b OAINF, per la fine dell’assicurazione all’estinzione del diritto al salario non sono considerate salario le indennità giornaliere versate conformemente all’articolo 16 capoverso 2bisdella legge.

Art. 11 cpv. 2 Ricadute e postumi tardivi

È importante determinare espressamente il momento a partire dal quale le ricadute e i postumi tardivi subiti da un assicurato in seguito a un infortunio non assicurato dalla LAINF sono ritenuti verificatisi. Pertanto, è precisato che le indennità giornaliere sono versate se è attestata un’incapacità lavorativa e se il diritto a queste ultime presuppone che la persona interessata sia assicurata al momento del verificarsi dell’incapacità lavorativa. Se in seguito la persona interessata presenta una nuova incapacità lavorativa, sarà ugualmente necessaria una copertura assicurativa in quel momento preciso. Peraltro, in stretta conformità alla volontà dell’autore della mozione, le indennità giornaliere di cui all’articolo 16 capoverso 2bisLAINF sono versate esclusivamente in caso di ricadute legate a un infortunio e non a una malattia professionale. Non sono versate se l’affezione iniziale è una lesione assimilata a un infortunio ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LAINF.

Art. 23 cpv. 8bis Salario determinante per l’indennità giornaliera in casi speciali

Il guadagno determinante per il versamento dell’indennità giornaliera secondo il nuovo articolo 16 capoverso 2bisLAINF corrisponde a quello delle regole generali della LAINF (art. 15 LAINF). In caso di ricaduta, il guadagno determinante è quindi il salario che l’assicurato percepiva immediatamente prima di essa. L’articolo 23 capoverso 8 OAINF prevede che sia determinante un guadagno giornaliero almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale. Una giurisprudenza recente (8C_176/2025 del 19 settembre 2025) precisa che l’esistenza di un danno economico è un presupposto al diritto all’indennità giornaliera per le persone che esercitano un’attività lucrativa, a eccezione di quelle menzionate all’articolo 23 capoverso 6 OAINF. Tra queste ultime e gli apprendisti viene operata una distinzione. In ragione 4/7