Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/25: Modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino; ripartizione del contingente doganale per il vino · 5 pagine

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8 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

8.1 Situazione iniziale

Dall’accorpamento, il 1° gennaio 2001, dei contingenti doganali dell'OMC per il vino bianco e il vino rosso il contingente doganale di 170 milioni di litri non è mai stato esaurito. La ripartizione del contingente tra gli importatori viene effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Le quote del contingente sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione, metodo più conosciuto come procedura progressiva alla frontiera (art. 45 ordinanza sul vino; RS 916.140).

Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2024 il consumo di vino in generale è passato da 266,4 a 218,4 milioni di litri (-18 %). Nello stesso arco temporale il consumo di vini svizzeri ha segnato un calo del 21,1 per cento, passando da 98,1 a 77,4 milioni di litri. Solo nel 2024 la flessione rispetto all’anno precedente è stata di 14,7 milioni di litri (-16 %), nonostante l'abbondante offerta di vini svizzeri frutto della vendemmia del 2023. In questo contesto taluni produttori di uva avevano accettato di consegnare parte del loro raccolto del 2025 alle cantine pur sapendo che queste avrebbero potuto pagarlo solo ai prezzi molto bassi dell'uva destinata alla produzione di vini da tavola. All'inizio del 2026 determinate cantine avevano già comunicato ad alcuni dei loro fornitori di lunga data che non avrebbero più acquistato la loro uva. A causa del calo del consumo di vini esteri, anche le importazioni di vino sono diminuite. Nel 2025 le importazioni effettuate nel quadro del contingente doganale sono state soltanto di 126 milioni di litri circa, pari al 74,3 per cento del volume del contingente doganale, toccando il livello più basso registrato dal 2001 a questa parte.

Il 18 agosto 2025 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha riunito i Cantoni, l'Unione svizzera dei contadini e le organizzazioni dell'economia vitivinicola per discutere delle difficoltà incontrate dai viticoltori e dai vinificatori a causa del calo del consumo di vino. Durante questa tavola rotonda erano state presentate diverse proposte, tra cui quella di modificare la ripartizione del contingente doganale. In passato diversi interventi parlamentari avevano chiesto che il contingente doganale fosse ripartito in funzione della prestazione all’interno del Paese, in particolare l'interpellanza 18.3220 e la mozione 20.3411, mentre altri avevano proposto di ridurlo, segnatamente l'interpellanza 25.4140.

Il gruppo di lavoro guidato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), incaricato di approfondire le proposte emerse dalla tavola rotonda sopra citata, ha esaminato diverse opzioni relative alle norme di importazione. Dai riscontri delle organizzazioni di categoria sono emerse divergenze nella definizione della prestazione all’interno del Paese. Nella presente proposta di modifica dell’ordinanza si è tenuto conto della variante di base della prestazione all’interno del Paese poiché è la più semplice da attuare e controllare nonché è conforme alle esigenze del diritto internazionale. D'altra parte, l'organizzazione che rappresenta il commercio ha ribadito che una modifica del metodo di assegnazione non apporterebbe né vantaggi né valore aggiunto alla luce delle aspettative del mercato e del calo generalizzato dei consumi.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Si propone che il contingente doganale dell'OMC per il vino sia ripartito in funzione della prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b LAgr) anziché conformemente all'ordine della tassazione (art. 22 cpv. 2 lett. e LAgr). Poiché il volume del contingente doganale per il vino è utilizzato solo in parte e data la modalità con cui è definita la prestazione all’interno del Paese, il DEFR ritiene che l’esigenza di una ripartizione in condizioni di concorrenza sia rispettata, quanto meno nella stessa misura delle norme d’importazione di carne rossa (art. 48 LAgr).