Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/25: Modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino; ripartizione del contingente doganale per il vino · 5 pagine

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8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 45

Il capoverso 1 introduce il principio della ripartizione del contingente doganale dell’OMC per il vino in funzione della prestazione all’interno del Paese.

Secondo il capoverso 2, per la prestazione all’interno del Paese si intendono l’acquisto e la torchiatura della quantità di uva destinata alla vinificazione durante un periodo di riferimento. Questa quantità si riferisce a tutta l’uva, indipendentemente che sia destinata all’elaborazione di vini DOC, con indicazione geografica protetta o da tavola. Si riferisce altresì all’uva che viene trasformata in succo d'uva anziché essere vinificata. La scheda delle forniture di cui all'articolo 30a riporta, per ogni vinificatore, i quantitativi raccolti almeno per classe di vino, vitigno e Comune. Funge da base per la notifica

all’UFAG della prestazione all'interno del Paese. Alcuni Cantoni hanno impostato la scheda delle forniture in modo che si distingua chiaramente tra quantità provenienti da vigneti di proprietà, acquisti e trasformazione nell'ambito della torchiatura per conto di terzi. I vinificatori attivi in questi Cantoni potranno quindi semplicemente riportare nella notifica della prestazione all’interno del Paese la quantità di uva che figura alla voce degli acquisti. L'acquisto e la torchiatura dell'uva garantiscono, da un lato, che il ritiro avvenga direttamente nell'azienda agricola e, dall'altro, che l'uva possa essere oggetto di una sola prestazione all’interno del Paese. Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 21 capoversi 2 e 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01).

Il capoverso 3 definisce il periodo di riferimento applicabile all'acquisto e alla torchiatura della quantità di uva destinata alla vinificazione. Ogni anno il periodo di contingentamento va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le quote del contingente doganale devono essere assegnate agli aventi diritto tre mesi prima della fine dell'anno che precede il periodo di contingentamento. Tuttavia, i Cantoni confermano le quantità di uva registrate nelle schede delle forniture soltanto all'inizio dell'anno successivo alla vendemmia, ragion per cui il periodo di riferimento deve essere l'anno civile precedente l'anno che precede il periodo di contingentamento in questione.

I capoversi 4 e 5 sono identici ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 45 vigente.

Art. 45a

Il termine entro il quale gli aventi diritto possono richiedere una quota del contingente doganale è fissato all'ultimo giorno feriale di aprile precedente l'inizio del periodo di contingentamento. Esso tiene conto del contesto della raccolta dei dati necessari per la notifica della prestazione all’interno del Paese, del controllo di tali dati e dei compiti correlati all’assegnazione delle quote del contingente doganale. Conformemente all'articolo 3 OIAgr, gli aventi diritto sono tenuti a notificare la loro prestazione all’interno del Paese tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Il metodo della ripartizione del contingente doganale in funzione della prestazione all’interno del Paese implica che venga definita una procedura di notifica di tale prestazione, di controllo e di assegnazione delle quote del contingente doganale. Nel 2024 risultavano registrati per il controllo della vendemmia 1524 vinificatori, un migliaio dei quali non acquista uva da torchiare, bensì torchia una parte o tutta l'uva di produzione propria. I vinificatori che acquistano uva potranno notificare la loro prestazione all’interno del Paese soltanto mediante l'applicazione «eKontingente», che dovrà essere integrata in tal senso. Sono previsti costi di investimento di 500 000 franchi nonché costi d’esercizio di 100 000 franchi all’anno. Il fabbisogno supplementare in termini di personale è stimato in un ETP (equivalente a tempo pieno), di cui il 60 per cento per l'attuazione e il 40 per cento per i controlli.