Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/25: Modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino; ripartizione del contingente doganale per il vino · 5 pagine
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Svizzera, segnatamente nel quadro del GATT e dell’Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) fissa un dazio zero per il vino bianco Retsina entro il limite annuale di 500 ettolitri; il metodo di ripartizione del contingente doganale dell’OMC per il vino qui proposto non inciderà su tale volume né sull’esenzione dal dazio. La proposta è compatibile con il protocollo
n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 1972 (RS 0.632.401).
8.6 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 1 dell'articolo 45 riguardante l'assegnazione delle quote del contingente doganale, che entra in vigore il 1° gennaio 2028, l’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027, in modo che possano essere trasmessi all’UFAG i dati necessari per l'assegnazione delle quote del contingente doganale.
8.7 Basi legali
La base legale relativa alla ripartizione dei contingenti doganali è l’articolo 177 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).