Rapporto esplicativo dell'Ordinanza sulla commutazione e la disattivazione degli impianti bicombustibili a gas
Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 4 pagine
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• in futuro l’ordinanza non conterrà più articoli che prevedono l’abrogazione o la limitazione
di impegni esistenti in contrasto con le sue disposizioni. Un articolo di questo tipo non è necessario perché tale fattispecie è già disciplinata all’interno di soluzioni di diritto privato (v. art. 20 CO)3;
• i gestori della rete del gas non sono più tenuti a notificare il potenziale di commutazione
nel loro comprensorio. Grazie allo sviluppo del monitoraggio del gas naturale da parte dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l’AEP
dispone infatti già di queste informazioni e non dipende più dalle notifiche dei gestori della rete;
• il monitoraggio della misura sarà trasferito dal settore specializzato Energia dell’AEP
all’OIC, nel frattempo istituita dall’ASIG. La decisione di presentare o meno una denuncia penale spetta al settore specializzato Energia;
• poiché la responsabilità del monitoraggio della misura spetta all’OIC, l’obbligo di
informazione al settore specializzato non è più necessario ed è quindi abrogato;
• i gestori della rete del gas saranno tenuti a rimanere a disposizione dei gestori di impianti
bicombustibili nel loro comprensorio per fornire informazioni tecniche (p. es. ubicazione del contatore). In questo modo si punta a facilitare l’attuazione della misura da parte dei gestori di impianti bicombustibili.
3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza, gli impianti bicombustibili non potranno più utilizzare gas trasportato in condotta. Spetterà quindi ai gestori decidere se disattivare i propri impianti o passare a combustibili alternativi.
Non sono previste eccezioni per il caso in cui il rifornimento di combustibili sia insufficiente. Si raccomanda pertanto ai gestori degli impianti bicombustibili di definire tempestivamente tale rifornimento.
Articolo 2
I gestori della rete del gas hanno l’obbligo di informare il più rapidamente possibile i gestori di impianti bicombustibili nel loro comprensorio in merito all’obbligo di commutazione o disattivazione. Inoltre, in caso di necessità, devono essere a disposizione dei gestori di impianti bicombustibili gratuitamente per fornire indicazioni tecniche e informazioni, ad esempio per quanto riguarda l’ubicazione o la lettura a distanza del contatore nel loro comprensorio. Non sono invece responsabili degli impianti domestici.
Art. 3 e 4
I gestori sono tenuti alla commutazione o alla disattivazione dei loro impianti bicombustibili, alla documentazione di tali operazioni e alla notifica dei dati corrispondenti all’OIC o al gestore della rete del gas responsabile.
3 Art. 20 legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; RS 220).