Progetto posto in consultazione O concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo

di gas trasportato in condotta «%ASFF_YYYY_ID»

3Se un consumatore finale deve osservare contemporaneamente temperature massime diverse a causa delle limitazioni di cui agli allegati 1 e 1a, è determinante il valore inferiore.

4Si applica per analogia l’articolo 1 capoverso 2.

Art. 2 Divieti

Per i consumatori finali valgono i divieti di cui all’articolo 3 e all’allegato 2.

Art. 3 Divieti relativi alla postcombustione

1L’utilizzo di gas trasportato in condotta per la postcombustione di sostanze organiche nei gas o nell’aria di scarico è vietato, a condizione che l’interruzione della postcombustione non comporti una violazione delle disposizioni di diritto ambientale, incluse quelle esposte nel capoverso 2, e che non si generino carichi di emissioni notevoli.

2In caso di divieto di postcombustione, per le sostanze organiche emesse dall’impianto valgono i valori soglia riportati di seguito:

a. in deroga all’allegato 1 cifra 71 capoverso 1 lettera c e capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 19855 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt): 300mg/m3;

b. in deroga all’allegato 2 cifra 523 capoverso 2, cifra 561 capoverso 2, cifra 613 capoverso 2 e cifra 614 capoverso 2 OIAt: il doppio del valore della concentrazione di emissioni in essi riportato.

3L’autorità cantonale competente può autorizzare eccezioni al divieto di postcombustione. Nel farlo, tiene conto del tipo di odore, dell’intensità olfattiva e della quantità delle emissioni nonché del possibile impatto sull’area circostante risultante dall’interruzione della postcombustione.

Art. 4 Teleriscaldamento

1Le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 1 e 2 [o 1-2] si applicano, per analogia, alle persone che utilizzano il teleriscaldamento, a condizione che sia prodotto almeno in parte con gas trasportato in condotta.

2I gestori delle reti di teleriscaldamento devono informare i propri clienti se la condizione di cui al capoverso 1 è soddisfatta.

3Se i clienti non hanno libero accesso ai locali in cui è possibile regolare la temperatura ambiente o dell’acqua calda, trasmettono l’informazione alle persone che hanno il diritto di utilizzare tali ambienti.

5 RS 814.318.141.1