Progetto posto in consultazione O concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas trasportato in condotta
Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 8 pagine
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Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo
di gas trasportato in condotta «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1)
Limitazioni [Con art. 1a: Limitazioni generali]
1. Se il gas trasportato in condotta viene utilizzato per la produzione di calore per il riscaldamento di ambienti, si applica quanto segue:
a. gli ambienti privati, gli ambienti accessibili al pubblico e gli ambienti di lavoro possono essere riscaldati fino a un massimo di 20° C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti o regolarmente utilizzati dai residenti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani, case di cura e strutture di assistenza per persone disabili. Fanno eccezione anche i locali destinati alla custodia istituzionale di bambini e giovani;
b. i centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C;
c. nei piani in cui non è presente nessuno per più di 24 ore e nei locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso (funzione antigelo) o spento.
2. Se per la produzione di acqua calda si utilizza gas trasportato in condotta, l’acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60° C. Fa eccezione il riscaldamento temporaneo per combattere i germi patogeni. Tale limitazione non si applica a:
- ospedali;
- studi medici;
- case per partorienti;
- case per anziani, case di cura;
- strutture di assistenza per persone disabili;
- aziende alimentari.